Art. 1
Costituzione, Denominazione, Sede e Durata
È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito indicato come “Codice del Terzo settore” o “CTS”) e successive modifiche, l’associazione denominata “BAOBAB – AMICI DI TAMPELLIN”.
Una volta acquisita la qualifica di organizzazione di volontariato ai sensi di legge, alla denominazione verrà aggiunto l’acronimo ODV senza che ciò comporti modifiche del presente atto. La denominazione dell’Associazione diventerà quindi “BAOBAB – AMICI DI TAMPELLIN ODV” oppure “BAOBAB – AMICI DI TAMPELLIN ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO” e dovrà, da quel momento e fintanto che i requisiti sussisteranno, utilizzare l’indicazione di “organizzazione di volontariato” o l’acronimo “ODV” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
L’Associazione ha durata illimitata.
L’associazione ha sede legale in Sant’Egidio del Monte Albino (SA) alla Via SS. Martiri n. 107. Il trasferimento della sede all’interno del Comune non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
Tutte le riunioni delle Assemblee e degli ulteriori organi associativi possono svolgersi sia presso la sede sociale, sia in altri luoghi purché, in quest’ultimo caso, espressamente e consensualmente deciso dai soci.
L’Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico; in ogni caso, il Consiglio direttivo delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
L’Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all’estero, le quali dovranno attenersi al rispetto del presente statuto, osservandone le regole.
Art. 2
Scopo, Finalità e Attività
L’Associazione, aconfessionale, apartitica, senza scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, di una o più delle attività di interesse generale, indicate appresso, di cui all’art. 5 del Codice del Terzo settore, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi. In particolare, viene perseguita la finalità di solidarietà sociale, attraverso progetti finalizzati all’istruzione, alla prevenzione delle malattie e al miglioramento della qualità della vita nei paesi in via di sviluppo.
Per perseguire gli scopi e le finalità enunciate nel comma precedente, l’Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale:
- interventi e prestazioni sanitarie;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; con esclusione dell’attività esercitata abitualmente di raccolta di rifiuti urbani speciali e pericolosi.
Le finalità, pertanto, saranno realizzate attraverso le seguenti azioni, elencate a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
- Organizzare e realizzare l’invio, sul territorio oggetto dell’intervento, di medici volontari di qualsiasi specializzazione;
- Realizzare attività di screening per la prevenzione delle malattie;
- Realizzare una rete di raccolta di attrezzature, computers, libri ed altro materiale di consumo, curandone l’invio ai destinatari dell’attività;
- Divulgare tutte le informazioni, anche attraverso pubblicazioni, nel settore delle attività proprie dell’associazione, allo scopo di diffondere una cultura della solidarietà e di trasferire le tecnologie proprie negli ambienti e nei territori dei paesi in via di sviluppo;
- Realizzare di strutture scolastiche, sanitarie, pozzi, anche attraverso il completamento di quelle già esistenti, curandone l’aspetto organizzativo e logistico, nell’ambito di speciali progetti, in collaborazione anche con gli enti locali;
- Curare, nell’ambito dei progetti proposti e da realizzare, l’aspetto formativo del personale locale necessario, in modo da renderlo pienamente operativo ed autonomo;
Nell’ambito di cui all’attività di interesse generale cui al punto (b), l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
- Promuovere, organizzare e gestire attività di collaborazione ed accoglienza internazionale;
- Promuovere e realizzare attività di assistenza materiale a soggetti in situazione di bisogno sociale mediante la cessione gratuita di alimenti e prodotti, nonché garantire le necessarie e sufficienti condizioni per una vita dignitosa con riguardo all’innalzamento degli standard di igiene e salute;
- Organizzare e gestire centri di raccolta e distribuzione di beni al fine di limitare gli sprechi alimentari;
In ambito ambientale l’Associazione potrà svolgere, altresì, le seguenti attività
- Promozione di un uso sostenibile delle risorse naturali sin da ora e nel lungo termine, per il beneficio di tutta la vita sulla terra;
- Lotta all’inquinamento, allo spreco e all’uso irrazionale delle risorse naturali, del territorio e dell’energia;
- Sensibilizzazione e comunicazione sulle tematiche ambientali;
- Formazione e di educazione finalizzata alla conoscenza ed alla tutela dell’ambiente;
L’Associazione non svolgerà attività diverse da quelle suddette ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e/o accessorie, in quanto integrative di esse.
L’Associazione, per il raggiungimento delle finalità di cui sopra, potrà, altresì, promuovere le forme più adatte di collaborazione con Enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, regionali e locali, nonché con altre associazioni e movimenti, potendo accedere alle forme di finanziamento previste dalle normative regionali, nazionali, uni-europee ed internazionali, potendo, altresì, partecipare a bandi pubblici e privati per l’assegnazione di finanziamenti e l’affidamento di progetti.
Per l’attività di interesse generale prestata, l’organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio direttivo.
L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
Art. 3
Soci
Lo status di socio ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 7. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
Possono aderire all’associazione persone fisiche e persone giuridiche (enti del Terzo settore o senza scopo di lucro) che condividono le finalità della stessa e che intendono partecipare alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal C.T.S.
Art. 4
Diritti dei soci
Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all’interno dell’associazione.
I soci hanno il diritto di:
- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
- frequentare i locali dell’associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
- concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri sociali.
Possono esercitare il diritto di voto in Assemblea, direttamente o per delega, i soci maggiorenni che siano in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione.
Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dagli articoli successivi e, in particolare, dall’art. 7.
In ogni caso, le modalità e procedure per l’esercizio di tali diritti potranno essere meglio definite dal Regolamento generale e dalle delibere del Consiglio direttivo.
Art. 5
Obblighi dei soci
I soci hanno l’obbligo di:
- rispettare integralmente il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- tenere un comportamento conforme alle finalità perseguite dall’Associazione;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- contribuire al raggiungimento degli scopi dell’associazione, prestando la propria opera secondo le finalità dell’organizzazione;
- versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea.
Art. 6
Adesione
La richiesta di adesione va indirizzata al Consiglio direttivo utilizzando un apposito modulo (predisposto in conformità con la normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali) e deve contenere la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, entro 60 giorni.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.
Il Consiglio direttivo può accogliere anche l’adesione di persone fisiche, giuridiche e/o enti pubblici o privati (spettando alla persona giuridica e/o all’ente pubblico o privato l’indicazione di un solo soggetto, persona fisica, quale rappresentante designato) che forniscano un sostegno economico all’associazione, definendoli “soci sostenitori”.
In caso di accoglimento della domanda di adesione, il nuovo socio, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell’accoglimento, dovrà versare la quota annuale di iscrizione, cui seguirà il rilascio da parte dell’associazione della ricevuta di avvenuto pagamento e della tessera associativa, laddove prevista.
Il Consiglio direttivo deve motivare contestualmente la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati entro dieci giorni.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l’ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sulla domanda si pronunci l’Organo di garanzia o, in mancanza, l’Organo di controllo, o, mancando anche questo, l’assemblea dei soci nella prima riunione utile.
Coloro che, previa domanda di adesione, sono ammessi, vengono denominati “soci ordinari”; coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo e il pedissequo statuto associativo sono definiti “soci fondatori”.
Art. 7
Perdita della qualifica di socio
La qualifica di socio si perde per morte (o scioglimento, se persona giuridica), recesso o esclusione.
Il socio che contravviene gravemente agli obblighi previsti dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali all’associazione, e nei seguenti altri casi, esemplificativi e non esaustivi:
- impossibilità sopravvenuta di svolgere le prestazioni richieste;
- mancato pagamento della quota sociale annua di iscrizione decorsi mesi 6 (sei) dalla data di scadenza prevista;
- qualora il socio abbia svolto attività in conflitto con gli interessi e gli obiettivi dell’associazione.
Il socio può essere escluso dall’associazione con deliberazione dell’assemblea approvata con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato.
Il socio può sempre recedere dall’associazione.
Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo.
La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia presentata almeno tre mesi prima.
Il socio escluso può, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, impugnare la deliberazione di esclusione ricorrendo all’Organo di garanzia o, in mancanza, all’Organo di controllo, o, mancando anche questo, all’Assemblea dei soci che deve essere appositamente convocato entro 30 giorni dal ricorso.
La perdita della qualità di socio comporta l’obbligo di restituzione di tutti i materiali ricevuti in comodato dall’Associazione in virtù delle attività associative ad esso precedentemente demandate.
Inoltre, la perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta alcun diritto sul patrimonio dell’associazione, né rimborsi e/o altri corrispettivi ad alcun titolo.
Art. 8
Organi sociali
1. Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei garanti, laddove costituito, il quale può essere costituito anche in composizione monocratica;
- l’Organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 30 del Codice del terzosettore;
- l’Organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 31 del Codice del terzosettore.
Sono cariche sociali:
- il Vice-Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Segretario del Consiglio Direttivo;
- il Tesoriere.
2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell’organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all’art.2397, co.2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
3. L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
4. La durata degli organi sociali è di 3 (tre) anni. Chi è stato membro di un organo sociale per due mandati consecutivi non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.
5. I componenti degli organi sociali che subentrano nel corso del triennio, terminano il loro mandato allo scadere della carica dell’organo nel quale sono subentrati.
Art. 9
Assemblea
1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i soci iscritti da almeno 3 mesi e in regola con il versamento della quota associativa e le eventuali altre procedure previste per le adesioni ed i rinnovi.
Delibera su tutte le attività dell’associazione, in particolare:
- nomina e revoca il Presidente ed il Vicepresidente e i componenti degli altri organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva i bilanci;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull’esclusione degli associati, se lo statuto non attribuisca la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto; sulla designazione dell’ente del Terzo settore destinatario del patrimonio in caso di scioglimento o estinzione dell’Ente;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. Ciascun socio ha diritto, direttamente o per delega, ad un voto.
3. Ogni socio può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l’indicazione del delegante e del delegato. Ogni socio può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.
Alle sedute dell’Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, i componenti degli altri organi sociali.
4. L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio e può essere, inoltre, convocata:
a) ogni volta che il Presidente ne ravveda la necessità;
b) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo;
c) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio direttivo da almeno 1/5 (un quinto) dei soci.
Nei casi previsti dalle lettere b) e c) il Presidente deve provvedere immediatamente alla convocazione dell’assemblea che deve svolgersi entro 60 giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non vi provveda, l’Organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell’assemblea.
5. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci in regola con il pagamento delle quote sociali, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
Per modificare lo Statuto occorre la presenza, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione, la scissione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto.
La convocazione dell’assemblea potrà essere effettuata a mezzo comunicazione scritta e/o elettronica inviata agli associati almeno 10 giorni antecedenti la data in cui l’assemblea è stata fissata; a tal fine, sarà ritenuta valida anche la convocazione dell’assemblea attraverso pubblicazione di orario, giorno, mese ed anno sul sito dell’associazione, specificando, altresì, il luogo e l’ordine del giorno.
Art. 10
Consiglio direttivo
1. Il Consiglio direttivo è l’organo di amministrazione dell’Associazione, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
È formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7, nominati dall’Assemblea per la durata di 3 anni e rieleggibili nei limiti previsti dall’art. 8, co. 4, del presente statuto.
L’Assemblea convocata per la nomina del Consiglio direttivo indica anche il numero dei componenti.
Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
2. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni dell’Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
3. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.
In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
- eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
- deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati;
4. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
5. Il Consiglio direttivo può nominare un vice presidente e un tesoriere tra i suoi componenti.
6. Il Consiglio direttivo può nominare un segretario tra i suoi componenti, il quale coadiuverà il Presidente ed avrà i seguenti compiti:
- tenuta ed aggiornamento dei registri degli aderenti;
- disbrigo della corrispondenza;
- redazione e conservazione dei verbali della riunione dell’Assemblea e del Comitato Direttivo;
- predisposizione dello schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Comitato Direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Comitato Direttivo entro il mese di marzo;
- tenuta dei registri e della contabilità dell’organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- riscossione delle entrate e pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato Direttivo.
Art. 11
Presidente
Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
E’ eletto dall’Assemblea tra i soci, a maggioranza dei presenti, contestualmente al Consiglio direttivo.
Dura in carica per lo stesso periodo di tempo durante il quale è in carica il Consiglio direttivo e cessa il proprio mandato per scadenza, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti. La decadenza del Presidente comporta la decadenza dell’intero Consiglio direttivo.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l’Assemblea per il rinnovo degli organi sociali.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a questi in merito all’attività compiuta.
In caso di necessità e di urgenza, può assumere nell’interesse dell’Associazione tutti i provvedimenti di competenza propria del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile successiva all’assunzione dei medesimi.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta quest’ultimo sia impossibilitato all’esercizio delle proprie funzioni.
Art. 12
Collegio dei garanti
Il Collegio dei garanti, laddove non sia costituito in forma monocratica, è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. Interpreta le norme statutarie e regolamentari e dà pareri vincolanti sulla loro corretta applicazione. Dirime in prima istanza le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi esecutivi, e fra gli organi sociali.
Controlla l’applicazione della normativa vigente in materia di associazioni di volontariato, nonché il rispetto delle norme in materia di trasparenza degli atti amministrativi, di tutela della riservatezza dei dati personali, di sicurezza nei luoghi di lavoro e della tenuta delle assicurazioni per la responsabilità civile verso i terzi.
Esso è formato da un numero di componenti compreso tra 1 e 5 e rimane in carica tre anni; i suoi membri eleggono al loro interno il Presidente.
La carica di membro del Collegio è incompatibile con qualsiasi altra carica all’interno dell’Associazione.
I membri del Collegio dei Garanti vengono nominati dall’Assemblea che, prima della nomina, decide al il numero degli stessi, che non possono ricoprire la carica per più di due mandati consecutivi.
I componenti del Collegio dei garanti non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo un rimborso delle spese sostenute in dipendenza della loro carica, secondo le stesse modalità previste per i componenti degli altri organi.
Art. 13
Organo di controllo
L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
I componenti dell’Organo di controllo possono essere, al massimo, cinque, ad essi si applica l’art. 2399 del Codice civile e devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
Il numero dei componenti verrà determinato dall’assemblea convocata per la sua nomina.
L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
La carica di membro dell’Organo di controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica all’interno dell’Associazione.
Art. 14
Revisione legale dei conti
Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
Art. 15
Patrimonio
Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Art. 16
Divieto di distribuzione degli utili
L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Art. 17
Risorse economiche
L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.
Per le attività di interesse generale prestate, l’associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
Art. 18
Bilancio di esercizio
L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dall’Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il RUNTS.
L’Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
Art. 19
Bilancio sociale e Informativa sociale
Qualora i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate siano superiori a centomila euro annui, l’associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo ed ai dirigenti.
Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori ad un milione di euro l’anno, l’associazione dovrà redigere il bilancio sociale che dovrà essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicato sul suo sito internet.
Art. 20
Libri sociali
L’associazione deve tenere i seguenti libri:
- libro dei soci o aderenti, tenuto a cura dell’Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell’Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.
I soci hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo.
Art. 21
Volontari
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
L’Associazione iscriverà i volontari in un apposito registro.
I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.
Art. 22
Lavoratori
L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.
Art. 23
Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo
In caso di estinzione o scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art.45 del D.L. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.
L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.
Art. 24
Rinvio e clausola ad efficacia progressiva
L’efficacia del presente statuto è condizionata all’operatività del RUNTS e all’autorizzazione della Commissione Europea di cui all’art. 104, comma 2, del CTS; alla luce di tanto, fino all’avveramento delle condizioni sopra riportate, l’Associazione “BAOBAB – AMICI DI TAMPELLIN” risulterà regolata dal precedente statuto conforme alla disciplina ONLUS (L. 460/97).
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto legislativo 03/07/2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) dalle successive modifiche ed integrazioni, dal Codice civile e dalle altre normative vigenti in materia oltre che dai principi generali dell’ordinamento giuridico, purché compatibili.
Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del Runts medesimo.